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Novembre 2006


Dossier: Informazione e mafia



Un mestiere difficile
di m.n.

Apriamo questo dossier su un argomento vasto e complesso come quello del rapporto tra mafia e informazione – che avrà seguito con ulteriori articoli sui prossimi numeri della rivista – con una considerazione che non vuole essere né un’assoluzione della categoria giornalistica dalle accuse di inadempienza rispetto al proprio dovere di informare sui temi della criminalità organizzata né una excusatio non petita, bensì una semplice constatazione della realtà: raccontare le mafie e l’universo multiforme che ruota attorno ad esse è tutt’altro che semplice.

Impenetrabile per definizione. Le difficoltà derivano dalla natura stessa dell’argomento: organizzazioni criminali ultracentenarie fortemente radicate sul territorio, associazioni segrete difficilmente penetrabili ed estremamente violente, inserite in un reticolo di rapporti e legami con settori dei poteri legali. Quello mafioso è un fenomeno in continua evoluzione per molti versi oscuro anche per la magistratura, la quale ne ha avuto una visione più nitida negli ultimi vent’anni grazie al fenomeno dei collaboratori di giustizia, che hanno illustrato riti, strutture, codici d’onore. Prima quel che si sapeva derivava dalle informazioni dei delatori, dei confidenti di polizia, dalle lettere anonime: informazioni poco spendibili in tribunale, spesso contradditorie e finalizzate a una strumentalizzazione dell’azione giudiziaria per fini criminali da parte dei mafiosi stessi.

Riflettori spenti, grazie. La strategia dell’inabissamento, che permette di gestire i propri affari in tranquillità, è la condizione di normalità in cui operano le mafie. I periodi di emersione, di attacco diretto alle istituzioni, corrispondono a periodi di crisi dell’associazione: guerre interne, frizioni con la politica e così via.
Chi accende i riflettori sulle loro attività è un nemico. Lo sono i magistrati in prima linea, le forze dell’ordine, i politici sensibili al tema costretti a vivere tutelati da sistemi di sicurezza a volte imponenti. E lo sono i giornalisti che, in un’ipotetica catena di personaggi che si occupano di mafia, costituiscono l’anello debole. I quali non possono svolgere la loro funzione (che è quella di muoversi liberamente sul territorio, parlare con la gente, scovare documenti) seguiti da una scorta. Non possono lavorare chiusi in un bunker come facevano i magistrati del pool di Falcone e Borsellino. Non posso vivere in una caserma della Guardia di finanza come faceva Antonino Caponnetto. Pena l’impossibilità di fare il proprio lavoro. Eppure raccontare la mafia non è un mestiere privo di rischi, specie per gli osservatori più attenti, in particolare per coloro che, per dirla con Montanelli “non lasciano nella penna le notizie migliori”. I quali devono svolgere il proprio lavoro potendo contare sulle stesse tutele e garanzie di cui dispone il cronista sportivo o di gossip. Ma i mafiosi e i fiancheggiatori di ogni risma sono molto attenti a quel che si scrive e si dice di loro, soppesano parola per parola, e fanno pagare conti salati a chi passa il segno. I nove giornalisti caduti per mano mafiosa tra il 1960 e il 1993 (caso unico in Europa) sono lì a testimoniarlo. Chi scrive di mafia ha ben presente i loro nomi e il loro tragico destino.

Chi tutela il giornalista?
Dino Paternostro, sindacalista e giornalista residente a Corleone, collaboratore di «Narcomafie», ha subito l’inverno scorso un attentato incendiario che ha distrutto la sua auto (cfr. «Narcomafie» n. 2/06). In quell’occasione ci fece notare un aspetto della mentalità mafiosa: «Se di mafia scrive Giorgio Bocca non succede niente, se lo fa un siciliano la storia e la cronaca raccontano reazioni ben diverse. In Cosa Nostra è presente una specie di concezione familistica del mondo, secondo la quale il siciliano che parla di mafia viene considerato un traditore dei suoi compaesani». Recentemente lo ha verificato sulla propria pelle Roberto Saviano, giovanissimo scrittore napoletano autore di Gomorra, libro-inchiesta sulla malavita campana divenuta sistema, rivelatosi in pochi mesi un best seller da oltre centomila copie vendute (cfr. «Narcomafie» n. 7-8/06). Attualmente vive sotto tutela delle forze dell’ordine, una misura decisa in seguito all’intensificarsi delle minacce nei suoi confronti verificatosi dopo l’incontro pubblico di ottobre a Casal di Principe a fianco del presidente della Camera Bertinotti. In quell’occasione, rivolgendosi ai clan della zona, aveva gridato dal palco: «Schiavone, Zagaria, Iovene, voi non non avete nulla!». E poi al pubblico: «Loro poggiano la loro potenza sulla vostra paura. Se ne devono andare da questa terra, se ne devono andare!». Tra il pubblico era presente anche un parente del boss Francesco Schiavone (detto “Sandokan”, capo clan di Casal di Principe in carcere da alcuni anni) il quale prendeva nota delle reazioni dei presenti. Il lavoro d’inchiesta di Saviano era fondato sulla libertà di movimento e il contatto con la gente. Ora, almeno per un periodo, vi dovrà rinunciare. Mentre i magistrati possono compiere le proprie funzioni anche vivendo in un regime di libertà molto ristretto, per il giornalista tale condizione non è concepibile. Sta alla sua sensibilità individuare i propri limiti, i rischi che si devono evitare e quelli che si possono ragionevolmente correre. Una responsabilità pesante, che non deve stupire se in molti casi induce a una prudente autocensura.

Corsi e ricorsi
. Per non parlare delle intimidazioni a cui sono (siamo) sottoposti quotidianamente attraverso l’arma della querela e del risarcimento danni. Per una piccola realtà editoriale perdere una causa di risarcimento può essere esiziale. Ma anche i grandi giornali, alla lunga, possono scegliere di convogliare gli sforzi dei propri giornalisti su questioni meno scivolose, preferendo articoli di carattere descrittivo-cronachistico rispetto alle incognite di carattere giudiziario che qualunque inchiesta seria può comportare. Queste ultime, di solito, vengono prodotte solo in tempo di emergenza, a ridosso di fatti eclatanti, sull’onda dell’indignazione popolare. È, quello della ciclicità dell’informazione, un problema serio: quando la mafia alza il tiro i media macinano servizi di qualità decisamente superiore, accettano di sobbarcarsi i costi onerosi che qualunque inchiesta seria comporta (distaccare uno o più giornalisti su un determinato tema per settimane o mesi, rimborsare viaggi, soggiorni etc.). Passata la crisi si torna alla normalità, cioè al resoconto della giornata, alla cronaca nera o giudiziaria.

Leggere tra le righe. La cronaca nera è gradita ai lettori ed è in linea con le esigenze degli editori: scrivere di sangue, attentati, questioni inerenti la sicurezza – che toccano da vicino la sensibilità dei cittadini – incrementa il numero di copie vendute e fa impennare lo share di telegiornali e trasmissioni di approfondimento. Indulgere su questo genere, però, comporta il rischio di scivolare verso una visione semplicistica e folcloristica della questione mafiosa, in particolare se si cede alla tentazione di raffigurarla come eterna lotta tra guardie e ladri: forze dell’ordine e magistrati da una parte, picciotti armati di lupara dall’altra.
La cronaca giudiziaria inerisce l’esito processuale di quei fatti. È più ostica, richiede maggiori competenze da parte del cronista, che in poco spazio deve sintetizzare questioni molto complesse. Il materiale giudiziario sulla mafia è una fonte insostituibile di conoscenza. Nelle pieghe dei processi, nelle migliaia di pagine delle motivazioni della sentenze si trovano fatti, circostanze, personaggi che meritano di essere portati alla conoscenza del pubblico. Anche nei procedimenti che si concludono con l’assoluzione degli imputati possono trovarsi elementi importanti per capire i contesti ambientali in cui cresce la malapianta mafiosa, e il cronista attento può fornire un servizio importante al cittadino dando pubblicità a fatti che altrimenti sarebbero conosciuti da pochi addetti ai lavori. Tuttavia, l’esigenza di semplificazione si presta a errori o a vere e proprie strumentalizzazioni che, viceversa, possono contribuire a diffondere fotografie pesantemente artefatte della realtà.

Dolo o superficialità? Pensiamo al processo Andreotti. Quando sulla gran parte dei giornali (anche di orientamento politico lontano da quello del senatore a vita) si titolava, dopo la complessa sentenza di appello confermata in Cassazione nel 2004, “Andreotti assolto”, senza metterre in evidenza la parte delle motivazioni relativa alle responsabilità penali del sette volte presidente del consiglio (accertate dai giudici ma prescritte), ciò avveniva per precisa volontà di falsificazione dei fatti, per errore o per superficialità? Riteniamo che ci sia stata una combinazione di questi fattori, che ha prodotto un risultato conforme alle aspettative di chi ha dolosamente operato per la mistificazione: la convinzione diffusa che Andreotti sia stato assolto con formula piena dagli addebiti gravissimi contestatigli. Tale erroneo convincimento è servito, da una parte, ad assolvere una intera stagione politica, consentendo agli eredi di continuare con gli stessi metodi, dall’altra a predisporre un precedente giudiziario (virtuale) che consentisse la delegittimazione preventiva dell’azione dei magistrati di Palermo che stanno conducendo importanti processi sui rapporti mafia e politica, ma “che hanno già perseguitato Andreotti ingiustamente”. Un depistaggio dalla verità che ha precluso la possibilità di trarre le dovute conseguenze politiche da quella vicenda, o perlomeno di aprire un dibattito serio sul merito della sentenza.

Non vorremmo aver bisogno di eroi
. Cosa possiamo fare in più e meglio come operatori dell’informazione? Certamente dai giornalisti non si può pretendere l’eroismo, come da nessun altro cittadino. Sono auspicabili ulteriori inchieste specie sul lato dei rapporti tra mafia e poteri legali, anche se si rischiano pesanti attriti con la politica (vedi art. p. 24, ndr.). Ma anche una cronaca nera e giudiziaria più accurate possono fornire un servizio di cui il Paese ha profondamente bisogno. Una nera che, invece di indulgere su particolari di folclore (pensiamo all’iconografia della figura di Provenzano, del quale ormai conoscevamo anche le abitudini alimentari e le disposizioni delle cicatrici sul corpo), cerchi di raccontare i fatti del giorno senza perdere di vista l’evoluzione complessiva del fenomeno. Descrivere questo o quell’omicidio senza omettere di sottolineare, per esempio, il fatto che in Italia negli ultimi dieci anni sono cadute oltre 2.500 persone per mano dei clan, molte delle quali vittime innocenti. Senza perdere di vista il panorama di fondo in cui si inseriscono.
Per quanto riguarda la giudiziaria, è doveroso mettere in campo uno sforzo ulteriore di ricerca nell’inesauribile miniera di informazioni costituita dalle inchieste e soprattutto dalle sentenze della magistratura. È un lavoro lungo e faticoso, che mal si concilia con i ritmi forsennati dell’informazione dei nostri giorni, ma il cui valore è insostituibile. Senza mai appiattirsi sui contenuti di quei documenti, senza perdere spirito critico, senza ridursi a “ufficio stampa delle procure”, considerando quei dati solo il punto di partenza dell’analisi, non quello di arrivo. Ma non si può prescindere dalla mole di informazioni prodotte dal corpo dello Stato istituzionalmente delegato all’accertamento della verità processuale se si vuole ragionare in modo serio su un fenomeno così pesantemente intrecciato con la storia del nostro Paese come quello mafioso.

Se il bello non fa notizia. Infine, contribuire a mantenere accesa la fiaccola della speranza. Le buone notizie, è noto, “non fanno notizia”. Dobbiamo fare il possibile per ignorare, almeno di tanto in tanto, questa regola di marketing giornalistico. La descrizione catastrofista di situazioni oggettivamente drammatiche omette troppo spesso di rilevare le esperienze positive di partecipazione, di buona amministrazione, di riscatto sociale, di sacrificio che quotidianamente si realizzano nel nostro Paese. Non si tratta di edulcorare la realtà, che va descritta in tutta la sua effettiva brutalità. Si tratta di non lasciarsi travolgere da una sorta di pessimismo esistenziale di stampo gattopardesco che colpisce per primi coloro che fanno concretamente qualcosa di positivo, infliggendo loro, oltre al fardello della solitudine in cui solitamente agiscono, la beffa del silenzio e dell’oblio.

 

L'ostruzionismo della politica
di Marco Nebiolo

Perché l’informazione, in molti casi, rinuncia a denunciare le reticenze e le connivenze di una politica che affronta con discontinuità la questione mafiosa, dimostrando sensibilità solo a ridosso dei periodi di emergenza? Perché non ne sottolinea con decisione le inadempienze rispetto agli impegni presi sull’onda dell’indignazione popolare per l’ultimo cadavere eccellente? Perché ripiega sulla più accomodante cronaca dei fatti quotidiani? Riteniamo che la risposta a queste domande sia insita in quella che le dottrine storiografica, sociologica e giuridica individuano come radice della questione mafiosa: i rapporti tra le mafie e il potere.

I termini dello scambio
. Le mafie sono un potere criminale assai influente, con il quale hanno storicamente interagito settori significativi dei poteri legali, in primo luogo della politica e dell’economia. Cosa Nostra, ’Ndrangheta e Camorra, attraverso l’intimidazione e la violenza, ma anche in virtù di una certa dose di consenso sociale, hanno accumulato denaro e controllo del territorio, risorse molto ambite dai poteri legali. Il denaro (parliamo di miliardi di euro) permette ai mafiosi di infiltrarsi nell’economia legale, riciclando e moltiplicando le fonti di reddito, e con l’effetto deleterio per l’intera comunità, nel lungo periodo, di rendere fradicio il mercato, che fagocita ed espelle gradualmente gli imprenditori sani che usufruiscono esclusivamente di canali di finanziamento leciti. Ma all’inesauribile fonte di risorse finanziarie di cui dispongogono le mafie non sono solo le imprese (e le banche) ad abbeverarsi, senza preoccuparsi dell’abisso da cui provengono: anche la politica, i cui costi sono elevatissimi, chiude volentieri un occhio di fronte all’origine di certi contributi. Li chiude entrambi qundo si parla di beneficiare dei pacchetti di voto controllati dalle mafie grazie alla propria ramificazione sul territorio. C’è chi tende a minimizzare l’influenza delle cosche a livello elettorale (basta leggere la relazione conclusiva della Commissione antimafia della scorsa legislatura). Tuttavia non si deve dimenticare cosa accadde, solo per fare un esempio tra i tanti, durante le elezioni politiche del 1987. Secondo quanto riferito da numerosi collaboratori di giustizia, Cosa Nostra decise di dare un avvertimento alla Dc – ritenuta colpevole di lasciare inevase alcune istanze dei boss – e spostò parte del suoi voti su Psi e Pri (impegnati in campagne garantiste, sull’onda del caso Tortora, ritenute vantaggiose dai mafiosi stretti nelle gabbie del maxiprocesso). A livello nazionale l’impatto di quella scelta fu poco rilevante. Ma nelle zone ad alta densità mafiosa lo spostamento fu notevolissimo. Nel volume “L’alleanza e il compromesso” Umberto Santino riporta alcuni dati: a Palermo, nel quartiere Croceverde-Giardini la Dc scese dal 68,12% al 33,35% mentre il Psi salì dal 14,6% al 26,6% e il Pri dallo 0,55% al 3%. Oscillazioni analoghe si verificarono a Ciaculli e a Brancaccio. Ritenere irrilevanti questi dati locali sarebbe ingenuo, in particolare se si considera che alle ultime elezioni politiche lo schieramento di centrosinistra si è imposto alla Camera dei deputati con un vantaggio di soli 24 mila voti.
Ovviamente le mafie traggono utilità fondamentali dal rapporto con la politica: dall’infiltrazione negli appalti pubblici, a una legislazione di favore, alla possibilità di far mettere la museruola a magistrati ed esponenti delle forze di polizia troppo ligi al dovere. In parole povere, ricchezza e sopravvivenza.
Mentre dunque settori delle istituzioni e della società civile per decenni combattevano le mafie, altri settori intrecciavano con esse rapporti di varia natura e ne ricavavano utilità di vario tipo, garantendone l’esistenza. Questa capacità di trovare appoggi in settori impensabili della società spiega come sia possibile che organizzazioni criminali costituite da poche migliaia di affiliati non siano ancora state sconfitte nonostante la notevole profusione di mezzi, il sacrificio di tanti uomini, l’affinazione e il potenziamento della legislazione di contrasto, la crescita economica e culturale del Paese.

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Libertà di stampa? Obiezione, vostro Onore
di Claudio Riolo

Nel 2001 alcune associazioni antimafia hanno avviato una “campagna per la libertà di stampa nella lotta contro la mafia”, denunziando che sempre più spesso accade che uomini politici, sentendosi diffamati da critiche rivolte al loro operato, cerchino di rivalersi in sede giudiziaria contro chi esercita per professione o per impegno civico i diritti di cronaca, di critica e di ricerca garantiti dalla Costituzione. In particolare si assiste all’uso strumentale del ricorso ai procedimenti civili per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, che invece di tutelare la reputazione personale rischia d’instaurare un clima d’intimidazione nei confronti di chiunque intenda far conoscere, commentare o studiare il persistente fenomeno delle contiguità tra politica, mafia e affari.

Responsabilità politica e responsabilità penale. A distanza di due anni, nel 2003, le stesse associazioni hanno rilevato che si sono moltiplicate le richieste di risarcimenti milionari nei confronti di giornalisti, studiosi e, persino, di familiari delle vittime di mafia, e che sono aumentate anche le condanne emesse dai giudici, soprattutto in ambito civilistico.
Le conseguenze del fenomeno sono particolarmente perniciose sul terreno specifico della lotta contro la mafia, nella misura in cui la piena libertà di informazione, di critica e di ricerca è indispensabile per individuare e stigmatizzare tutti quei comportamenti che configurino delle responsabilità politiche e morali, indipendentemente dall’accertamento di eventuali responsabilità penali che spetta esclusivamente alla magistratura. Non a caso il principio di distinzione tra responsabilità politica e responsabilità penale – approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nel 1993 con una larghissima e inedita maggioranza (Dc, Pds, Psi, Lega, Prc, Pri, Pli, Psdi, Verdi, Rete) ma rimasto purtroppo inapplicato – stabiliva che il Parlamento e i partiti, sulla base di fatti accertati che non necessariamente costituiscono reato, potessero comminare delle precise sanzioni politiche, «consistenti nella stigmatizzazione dell’operato e, nei casi più gravi, nell’allontanamento del responsabile dalle funzioni esercitate». È, quindi, del tutto evidente che questa fondamentale distinzione presuppone la massima libertà di cronaca, di critica e di ricerca, giacché, come affermava la stessa Commissione parlamentare, «il presupposto per muovere una contestazione di responsabilità politica è la conoscibilità di fatti o di vicende che a quella contestazione possono dar luogo; se non si conosce, non si è in grado di esercitare alcun controllo».

Il Parlamento non si decide. Ma, a ben vedere, tutto ciò pone un serio problema di democrazia, che va ben oltre il campo specifico dell’antimafia, nella misura in cui ci troviamo di fronte a una tendenza a trasferire la dialettica democratica e il conflitto politico in sede giudiziaria – con la pretesa, per di più, di “monetizzare” un danno immateriale come quello morale – che mal si concilia con l’esigenza fondamentale, in un sistema democratico, di garantire l’esercizio della critica politica. Inoltre, il difetto di bilanciamento tra interessi inevitabilmente in conflitto, dovuto a una concezione formalistica della tutela della reputazione individuale (orientamento giurisprudenziale particolarmente diffuso in ambito civilistico), rischia di inibire il diritto/dovere di sottoporre l’operato di chi ricopre cariche pubbliche o ruoli rappresentativi al vaglio dell’opinione pubblica, indebolendo i meccanismi di responsabilità politica posti a salvaguardia della credibilità delle istituzioni.
A conferma della gravità del problema e, a un tempo, delle resistenze del ceto politico ad affrontarlo, nelle ultime due legislature si è trascinato in Parlamento, senza risultati concreti, il dibattito sui disegni di legge, presentati da tutti i gruppi politici, per la riforma delle attuali norme sulla diffamazione a mezzo stampa. Un primo testo è stato approvato, nell’ottobre 2004, dalla Camera dei Deputati, ma poi si è arenato al Senato. Nell’attuale legislatura si dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – ripartire da qui.

Condanne anche per chi ha scritto la verità. Ma prima di entrare nel merito delle questioni legislative è necessario cercare di comprendere le cause di questo preoccupante fenomeno. Per trovare una spiegazione bisogna risalire agli anni 90, quando si è verificato, in Italia, un fatto nuovo in materia di diffamazione a mezzo stampa, e cioè un crescente ricorso ad azioni civilistiche risarcitorie in sostituzione della tradizionale querela penale. Secondo l’opinione dei presentatori di alcuni progetti di legge il fattore scatenante sarebbe stato, negli anni 80, un indirizzo favorevole della Corte di Cassazione sulla possibilità di ricorrere al giudice civile senza passare prima da quello penale. Ciò avrebbe comportato una vera e propria valanga di richieste di risarcimento, per un ammontare complessivo – secondo un’indagine svolta dall’Ordine dei giornalisti nel 2001 – di almeno 3.500 miliardi di vecchie lire.
Ma indipendentemente dai fattori scatenanti, su cui possono esservi opinioni diverse, è certo che, a fronte di una minore efficacia delle querele penali per diffamazione, il procedimento civile è molto più vantaggioso: il risarcimento danni può essere chiesto a distanza di cinque anni dai fatti (mentre per sporgere querela non si possono superare i novanta giorni); il presunto diffamatore può essere condannato anche se ha scritto la verità e anche se non sussiste volontà diffamatoria; è possibile ottenere risarcimenti molto elevati per “danno morale” anche quando non si riesca a dimostrare l’esistenza di un effettivo “danno patrimoniale”; la condanna, infine, è immediatamente esecutiva, senza dover attendere l’espletazione di tutti i gradi del giudizio.

Una spirale viziosa. Tuttavia, per capire davvero le ragioni del fenomeno, è necessario risalire non solo ai fattori tecnico-giuridici che hanno reso possibile l’offensiva civilistica che minaccia la libertà di stampa, ma soprattutto al contesto politico-istituzionale in cui tutto ciò è maturato. Mi riferisco alle note vicende di “tangentopoli” e di “mafiopoli” e al conseguente e inedito conflitto tra poteri che ha caratterizzato l’Italia in questa lunga fase di transizione politica. Ciò spiega la spirale viziosa che si è innescata, ormai, da circa un decennio: numerosi esponenti politici della prima o della seconda repubblica, coinvolti a torto o ragione in procedimenti penali per mafia o corruzione, per un verso hanno accusato pubblicamente una parte della magistratura di politicizzazione o, addirittura, di tramare per rovesciare gli equilibri politici del Paese e, per un altro verso, ritenendosi diffamati da informazioni e analisi critiche riguardanti il loro operato, hanno cercato di rivalersi in sede giudiziaria, soprattutto civile, contro chi esercita, per professione o per impegno civico e politico, i diritti di cronaca, di critica e di ricerca. A loro volta, i magistrati hanno reagito ai toni aggressivi e delegittimanti di una campagna mediatica senza precedenti, cercando anch’essi di rivalersi con lo strumento delle richieste di risarcimento contro i politici e i giornalisti che li attaccavano.
Questa spirale viziosa, che ha certamente contribuito in modo significativo all’inflazione delle azioni civilistiche e al loro effetto inibitorio nei confronti della libertà di stampa, ha ulteriormente complicato la posta in gioco e ha reso più difficile la realizzazione di una riforma di ampio respiro, libera dai condizionamenti contingenti di un quadro politico-istituzionale così conflittuale.

Occorre una terza via. Infatti le modifiche legislative in materia di diffamazione, approvate alla Camera e poi insabbiate al Senato nella scorsa legislatura, non sembrano in grado di rompere questa spirale e d’invertire l’attuale tendenza alla monetizzazione del danno morale. Le novità principali previste dal testo di legge sono: a) l’eliminazione della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa; b) l’inasprimento delle pene pecuniarie; c) l’introduzione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dalla professione di giornalista nel caso di recidiva; d) la pubblicazione della rettifica (senza commento), anche per la stampa non periodica, come causa di non punibilità in sede penale; e) l’imposizione di un limite massimo per il risarcimento equitativo del danno non patrimoniale (solo se non si tratta di recidiva); f) la riduzione dei tempi di prescrizione per l’azione civile; g) l’applicazione delle norme sulla stampa anche ai siti Internet.
Queste proposte, più che raggiungere l’agognato equilibrio tra libertà di espressione e tutela della persona, sembrano rispondere a una logica contraddittoria, che oscilla tra le due alternative senza riuscire a trovare una sintesi più avanzata. Se si vuole davvero trovare un punto di equilibrio tra diritto di cronaca, di critica, di ricerca e tutela della reputazione personale bisogna percorrere una terza via, che punti soprattutto a incentivare le possibili misure alternative sia all’azione penale che all’azione civile. È certamente giusto e tardivo eliminare le pene detentive – invero quasi mai applicate (salvo rare eccezioni, come quella di Carlo Ruta, vedi art. p. 33) – per i reati di diffamazione a mezzo stampa, ma la “monetizzazione” del danno morale non rappresenta un’alternativa convincente.

Se il risarcimento è una rivalsa privata. L’azione civile, infatti, non solo si presta, come si è visto, a un uso strumentale delle richieste di risarcimento a scopo intimidatorio o speculativo, ma pone soprattutto il problema della inadeguatezza intrinseca del risarcimento monetario rispetto a un danno di natura non patrimoniale, che in quanto tale non può essere efficacemente risarcito su un piano economico. Quando il bene effettivamente leso è la reputazione personale, se ne ottiene certamente una più efficace riparazione con una rettifica pubblica che non con un indennizzo in denaro, dato che i due beni non sono qualitativamente equivalenti. Le caratteristiche stesse del processo civile, che si svolge, per lo più, attraverso uno scambio silenzioso di incartamenti tra le parti, non ne favoriscono la visibilità sul piano dell’opinione pubblica, anzi lo rendono più simile a una sorta di rivalsa privata che non a uno strumento di riabilitazione della reputazione ingiustamente danneggiata da eventuali atti o scritti diffamatori.
Inoltre, i discutibili criteri “equitativi” elaborati dalla giurisprudenza per quantificare l’entità del danno non patrimoniale pongono una rilevante questione di equità sociale, nella misura in cui tengono conto esclusivamente del soggetto leso (il diffamato) e non del soggetto sanzionato (il diffamatore), con la conseguenza di produrre effetti punitivi molto diversi se applicati a soggetti diseguali. Da questo punto di vista l’introduzione di un limite massimo per il risarcimento rappresenta un passo avanti, nella misura in cui pone un argine alla discrezionalità del giudice, ma nello stesso tempo continua a produrre effetti discriminatori. È del tutto evidente, ad esempio, che se una condanna a trentamila euro è irrilevante per un grande editore, per un importante giornale o canale televisivo, è però in grado di far chiudere un piccolo editore, un giornaletto di quartiere o una radio locale. Vi sono, dunque, molte valide ragioni per ritenere che una buona riforma legislativa dovrebbe disincentivare con ben maggiore efficacia la tendenza alla monetizzazione del danno morale, e che, comunque, quando ciò fosse inevitabile, dovrebbe almeno prevedere una progressività della sanzione massima, una sorta di tetto mobile da stabilire in proporzione al reddito del soggetto sanzionato.

Fuori dai tribunali il confronto delle idee. La via da seguire era già indicata in alcune proposte contenute nei disegni di legge dei diversi schieramenti politici, che sono state poi, inspiegabilmente, lasciate cadere: a) l’allargamento delle cause di non punibilità (rettifica spontanea o richiesta, citazione di fonti attendibili, ricorso a un giurì d’onore) e l’estensione dei loro effetti di elisione anche al risarcimento del danno; b) la possibilità per il presunto diffamatore di provare, a propria discolpa, la verità di quanto pubblicato; c) l’introduzione di condizioni di procedibilità (la richiesta della rettifica e il ricorso al giurì d’onore) sia per la querela che per l’azione civile.
Di tutto ciò, nel testo approvato dalla Camera, è rimasta soltanto la pubblicazione della rettifica come causa di esclusione delle sanzioni penali ma non di quelle civili, che viene prevista anche per la stampa non periodica. Ma ciò non risolve il problema posto dall’esercizio dei distinti diritti di cronaca, di critica e di ricerca. È infatti evidente che la rettifica è doverosa ed efficacemente riparatoria soltanto in caso di notizie false o inesatte (cronaca); ma appare inadeguata o inefficace quando ci troviamo di fronte – è il caso tipico della critica politica o delle analisi socio-politologiche e storiografiche – a una legittima interpretazione soggettiva di fatti veri o a un plausibile ragionamento ipotetico, derivante dalla concatenazione logica di fatti già accertati e rigorosamente riferiti. In questi casi, piuttosto, si potrebbe prevedere un vero e proprio “diritto di replica”, garantendo a chi si ritenesse diffamato analoghi spazi e visibilità sui media per rispondere alle accuse, alle critiche o alle interpretazioni non gradite.
Se, insomma, si riuscisse a trasferire buona parte del contenzioso in materia di diffamazione a mezzo stampa in sede extragiudiziale, si potrebbe tutelare più efficacemente la reputazione personale senza mettere a repentaglio la libertà d’informazione, di critica e di ricerca. Ma per determinare una svolta significativa in tale direzione occorrerebbe, oltre a una riforma legislativa di maggior respiro, più coerente e coraggiosa di quella della passata legislatura, anche un mutamento di cultura politica per riportare il confronto delle idee, per quanto duro e aspro sia, sul terreno che gli è proprio, fuori dai tribunali.

Ragusa, il prezzo di un'inchiesta
di Manuela Mareso

La vicenda che ha portato alla condanna carceraria (8 mesi, in primo grado) dello storico e giornalista Carlo Ruta ha inizio nel novembre del 2000, quando la Provincia di Ragusa decise di acquistare alcuni immobili per il ricovero di strumenti meccanici, auto di servizio, mezzi per la protezione civile. La spesa preventivata era di un miliardo e cinquecento milioni delle vecchie lire. Il bando venne pubblicato per solo un mese, dal 30 novembre al 30 dicembre. Forse anche per l’esiguità dei termini, pervenne un’unica offerta, che l’Ufficio tecnico provinciale ritenne inadeguata. Anziché prorogare i termini di presentazione, ed eventualmente pubblicizzare meglio il bando, l’Utp decise di procedere per una ricerca informale degli immobili. Pochi mesi dopo, l’offerta di vendita pervenne dagli imprenditori Vito Noto e Giovanni Chiaromonte, indicati nella relazione dell’Ufficio tecnico come «amministratori della costituenda Ellepi srl»: in sostanza, titolari di un’impresa non ancora esistente.

Nulla di strano?
L’offerta, inoltre, riguardava una proprietà legalmente non disponibile, perché ancora appartenente a un’anziana vedova, Maria Caruso, e ai suoi figli (Elio, Maurizio, Claudia e Adriana Giannì), che con i Noto-Chiaromonte avevano semplicemente firmato un compromesso per 450 milioni. Il punto debole dell’affare stava dunque nella doppia stima degli immobili, che, previa ristrutturazione imputata alla Ellepi (per un totale di 300 milioni di lire), erano comunque stati valutati dalla Provincia un miliardo e cinquecento milioni di lire, nonostante si trattasse di capannoni vecchi di oltre quarant’anni che, oltre a non essere dotati di allacciamento idrico e fognario e di molti altri elementi strutturali, non avevano neppure la concessione edilizia in sanatoria.
Elio Giannì, uno dei proprietari, non convinto dell’opportunità della vendita, tentò invano di dissuadere i suoi famigliari. Essendosi poi, a seguito della delusione, totalmente disinteressato della vicenda, con sua grande sorpresa venne a sapere che nell’atto di vendita la cifra registrata fu di 800 milioni. Peccato che né a lui né ai suoi familiari venne corrisposta quella differenza di 350 milioni. A chi finirono, ad oggi non è dato di sapere.
A questo si aggiunge il fatto che all’atto di compravendita stipulato presso uno studio notarile di Ragusa il 25 settembre 2001 (data di determina della Provincia per l’acquisto degli immobili) risulta allegato un documento redatto il medesimo giorno presso uno studio notarile di Paola, in Calabria, con cui il Giannì delegava sua madre a rappresentare i suoi interessi. Ma quel documento era stato redatto alle 21.30 del 25, e dunque non sarebbe potuto arrivare a Ragusa prima della mattina del 26.
“Troppo dispendioso l’accertamento della verità”. Un ex funzionario della Provincia, Sebastiano Agosta, introdottosi nella vicenda con una congrua offerta di vendita relativa a un altro immobile, poi respinta, denunciò le presunte irregolarità al presidente della Provincia, Franco Antoci (insediatosi successivamente alla conclusione del contratto), che a sua volta trasmise l’esposto alla locale Procura della Repubblica.

(CONTINUA SULLA RIVISTA...)